Non solo Vicenza: la Triestina fa ricorso per la penalizzazione

Il club di Benjamin Lee Rosenzweig ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni e chiede la revoca della penalizzazione

LaĀ TriestinaĀ fa ricorso. Il club presieduto da Benjamin Lee Rosenzweig chiede l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC che ha inflitto un punto di penalizzazione all’Alabarda e un’onerosa ammenda, oltre all’inibizione del presidente. Oggi la squadra, allenata daĀ Tesser, sta recuperando diversi punti in classifica e spera di poter contare anche sul punto che le ĆØ stato tolto.

Il comunicato

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dal sig.Ā Benjamin Lee Rosenzweig, nonchĆ© dallaĀ U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’annullamento/revoca della decisione n. 0065/CFA-2024-2025 della Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, (Registro procedimenti n. 0059/CFA/2024-2025), nonchĆ© di tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta decisione, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 4 dicembre 2024 e, quanto alle motivazioni, in data 13 dicembre 2024, successivamente oggetto di correzione di errore materiale nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024, con decisione n.Ā 0070/CFA-2024-2025, con cui, nel rigettare il reclamo dei suddetti ricorrenti, ĆØ stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0086/TFNSD-2024-2025 – anch’essa impugnata, ove occorrer possa – pubblicata, quanto al dispositivo, in data 17 ottobre 2024, e, quanto alle motivazioni, il successivo 28 ottobre 2024, con la quale ĆØ stata inflitta, a carico della U.S. Triestina Calcio S.r.l., la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di euro 10.000,00 con diffida, nonchĆ©, a carico del sig. Benjamin Lee Rosenzweig, la sanzione dell’inibizione per 6 mesi.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 20 settembre 2024, dal Procuratore Federale FIGC, con atto prot. 7391/191PF24-25/GC/GB, a carico del sig. Benjamin Lee Rosenzweig, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del C.U. n. 255/A della FIGC del 14 giugno 2024; nonchĆ©, a carico della U.S. Triestina Calcio S.r.l., per rispondere, a titolo di responsabilitĆ  diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, e, a titolo di responsabilitĆ  propria, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CGS, nonchĆ© di quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del C.U. n. 255/A della FIGC del 14 giugno 2024, in ordine alla fideiussione depositata presso la Lega Pro.

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